La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile (*) è soggetta all’imposta sulla pubblicità. Soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, tenuto pertanto al pagamento della stessa, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. Ogni forma di pubblicità dovrà essere effettuata in modo da evitare ogni intralcio al traffico sia veicolare che pedonale ed in modo da non arrecare disturbo ai cittadini. La pubblicità sonora si intende limitata a casi eccezionali. La pubblicità a mezzo di aerei è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi ove si svolgono, comprese le zone adiacenti.
Chi intende istituire impianti pubblicitari deve inoltrare all’ufficio tecnico comunale un’apposita domanda su carta da bollo da Euro 11,00 ed allegarvi un grafico a colori ed in scala 1:100 dell’impianto pubblicitario. In caso di esito positivo della relativa istruttoria, il Sindaco rilascia la relativa autorizzazione. Dopo il rilascio dell’autorizzazione, deve essere consegnata all’ufficio imposte del comune un’apposita dichiarazione (vedi sotto ufficio imposte - modulistica) nella quale vanno indicate le caratteristiche e la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. La dichiarazione deve essere consegnata anche in caso di variazione della superficie utilizzata o in caso di variazione del tipo di pubblicità.
L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposte per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.
Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 488/01 non sono soggette all’imposta sulla pubblicità le denominazioni aziendali apposte presso la sede aziendale ed inferiori a 5m². Inoltre non è dovuta l’imposta sulla pubblicità per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa su veicoli, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato. Sono inoltre esenti dall’imposta sulla pubblicità: - gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; - la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; - la pubblicità effettuata dallo stato e da enti pubblici di monopolio.
Alla modulistica trovate la dichiarazione nonchè cessazione riguardante l'imposta sulla pubblicità.
(*) per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni; per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali od ai quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi sul luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà.
Tariffe imposta sulla pubblicità (PDF)