Violazioni al codice della strada

Le violazioni delle norme del Codice della strada e dei Regolamenti comunali sono soggette a sanzioni amministrative, che vengono notificate attraverso un verbale di contestazione; se si tratta di un divieto di sosta e l`interessato non è presente, quest`ultimo viene informato attraverso un biglietto di avviso di violazione. Il pagamento può avvenire con le seguenti modalità:

  • in contanti, presso la sede della Polizia Municipale (anche con Bancomat);
  • tramite c/c postale n. 14173397 intestato a "Comune di Ortisei - Polizia Municipale", indicando nella causale il numero di targa del veicolo e il numero del verbale o avviso ricevuto;
  • tramite Banca codice IBAN IT 18 L 08056 23100 000300050008, Swift Code RZSBIT21011, indicando nella causale il numero di targa del veicolo e il numero del verbale o avviso ricevuto.

Documenti da presentare: Nessuno, se non espressamente richiesto

Termine: Per i divieti di sosta, se l`interessato non è presente e il vigile lascia l`avviso di violazione sul parabrezza della macchina: 10 giorni. Se l`importo non viene pagato entro 10 giorni, entro i successivi 150 giorni l`ufficio invia un verbale di contestazione al domicilio del proprietario.

Importo: L`importo varia da sanzione a sanzione. In caso si tratti di un avviso di violazione, se pagato entro dieci giorni, non verranno aggiunte le spese di procedimento e di notificazione (ca. 7,75 Euro)

Riferimenti normativi: Codice della Strada, Regolamenti Comunali.

Ricorsi: Motivi per ricorrere a verbali sono:

  • il verbale di accertamento non è stato notificato entro il termine prescritto di 150 gg;
  • il tipo di vettura non combacia con la targa del veicolo;
  • sul verbale non sono indicate le possibilità di ricorrere;
  • sul verbale non è specificato la ragione della mancata contestazione immediata;
  • la vettura è stata venduta prima della violazione al Codice della strada.

Termini per i ricorsi:

Presso il Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano:

  • entro 60 giorni dalla contestazione immediada;
  • entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale redato d’ ufficio.

Presso il giudice di pace di Chiusa:

  • entro 60 giorni dalla contestazione immediata;
  • entro 60 giorni dalla notififica del verbale redatto d’ ufficio.

Non è possibile presentare ricorso contro un avviso di violazione ( bigliettino giallo sul parabrezza). Il ricorso è invece consentito al verbale di contestazione redatto su strada dagli agenti di polizia o redatto d’ufficio (notificato). In caso di mancato accoglimento del ricorso, ai sensi dell’ art. 204 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 deve essere pagata una somma pari al doppio della cifra indicata nel verbale impugnato.

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