Affitto di camere e appartamenti per turisti

AFFITTO DI CAMERE E DI APPARTAMENTI PRIVATI

L'attività di affittacamere e dell'affitto di appartamenti privati è disciplinata dalla legge provinciale n. 12/1995 e vale per coloro che affittano alloggi - al massimo 7 camere oppure cinque appartamenti ammobiliati - ed i servizi connessi in edifici non classificati come azienda alberghiera. Non è soggetto alla suddetta legge l'affitto di camere ed appartamenti, quando né l'attività di somministrazione di pasti e bevande, né l'attività ricettiva hanno carattere imprenditoriale, quando non viene svolta nessuna attività pubblicitaria e quando il numero dei contratti d'affitto non supera quattro contratti all'anno per ciascuna camera o appartamento. In questo caso non è necessaria una comunicazione preventiva. Chi invece intende esercitare un'attività alberghiera quale l'affitto di camere e di appartamenti privati ai sensi del comma 1, deve comunicarlo al Sindaco competente tramite lo sportello SUAP indicando, oltre ai dati personali, anche il numero e l'ubicazione dei vani ed il numero dei letti. Inoltre deve essere effettuata la classificazione delle camere e degli appartamenti da affittare in base ai requisiti di qualità posseduti.

Requisiti:

  • disponibilità di locali idonei.

Documenti:

  • comunicazione dell'attività tramite sportello SUAP;
  • atto comprovante la disponibilità dei locali;
  • planimetria dei locali e numero e data della licenza d'uso;
  • planimetria con indicazione dei posti macchina;
  • comunicazione sanitaria in caso di somministrazione di pasti e bevande.

ITA